Le recenti vicende del caso Paragon hanno riacceso l’attenzione pubblica sull’impiego di strumenti investigativi particolarmente complessi e il cui potenziale intrusivo rappresenta un rischio significativo di abusi da parte delle autorità e di compromissione dei valori fondamentali di una società democratica. La peculiarità del caso è rinvenibile nel fatto che il software spia Graphite sembrerebbe essere stato impiegato da apparati dei servizi di intelligence non nella regolare attività di contrasto a fenomeni criminali dal particolare allarme sociale per cui si riterrebbe legittimo l’uso dello spyware, bensì per l’occulta captazione di attivisti e giornalisti della società civile. L’origine privata dello spyware, costruito e sviluppato da una società israeliana composta da exfunzionari governativi, ufficialmente solo per scopi meritori ed esclusivamente fornita ad enti governativi per le loro legittime attività di garanzia della sicurezza nazionale, complica ulteriormente i profili del caso. L’analisi, partendo da una disamina e una possibile ricostruzione della vicenda, alla luce dei pochi elementi a disposizione, tenta di ricostruire il complesso quadro regolatorio dell’impiego di strumenti captativi il cui uso poco attento può determinare un significato vulnus per l’ordine costituzionale, cercando di risaltarne specificità d’impiego, ratio d’impiego e finalità legittime, senza estromettere la considerazione delle significative peculiarità tecniche.Nella evidente complessità del caso, non scevra da innumerevoli ripercussioni di carattere etico e politico, l’analisi tecnica richiede attenta valutazione degli aspetti critici relativi ai fenomeni di abuso delle autorità. Il contributo, in tal senso, attraverso la ricostruzione dei fatti relativi all’impiego del software Paragon tenta di indirizzare il ragionamento sulla possibile disfunzione derivante dalla confusione di prerogative tipiche della tecnica investigativa giudiziaria con le peculiarità delle attività d’intelligence, esacerbando la già onnipresente incertezza nella definizione della catena di responsabilità, qualora dovessero introdursi nel processo soggetti esterni, mossi da interessi di carattere privatistico ed economico, non privo di potenziali elementi di eterodirezione fraudolenti e fuorvianti nel quadro delle garanzie verso i soggetti coinvolti dal processo captativo. Il quadro normativo europeo mostra l’orientamento sul tema della riservatezza ed il legislatore nazionale, a ragion veduta, non ha mancato di produrre interventi regolatori specifici, ma le relative linee di indirizzo politico non mancano di mostrare incertezze e perplessità che richiedono un attento approfondimento in prospettiva futura. ,
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