Lo stran(ier)o imprenditore. Per una lettura interculturale dell’art. 2082 del codice civile italiano
Nel definire l’«imprenditore» colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, l’art. 2082 del codice civile descrive una fattispecie di tipo esclusivamente funzionale, lasciando nell’ombra l’attore economico nella concretezza delle sue fattezze culturali. Nella sua stringata enunciazione, il legislatore…